REGOLAMENTO POLITICHE
SOCIALI
C O M U N E
P R I O L O G A R G A L L O
(PROVINCIA DI SIRACUSA)
R E G O L A M E N T O
PER LA CONCESSIONE DI ASSISTENZA ECONOMICA A PERSONE
O NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO E SULL'AGEVOLAZIONE
PER IL TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP
PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEGLI ANZIANI
PER LA GESTIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICO E/O TERMALE A FAVORE DEGLI ANZIANI
Il presente Regolamento disciplina la concessione della Assistenza Economica
in favore di persone e/o nuclei familiari in stato di bisogno, entro i
limiti degli stanziamenti di bilancio stabiliti dal Consiglio per ogni
esercizio finanziario.
I provvedimenti di concessione sono adottati dagli Organi competenti di
Programmazione e di gestione, a norma delle vigenti disposizioni dell'Autonomia
Locale, dello Statuto e nel rispetto dei criteri e nei limiti stabiliti
nel presente Regolamento.
TITOLO I
SOSTEGNO ECONOMICO
Art. 1
Il Comune, per favorire il superamento delle situazioni
di disagio economico individuale e/o familiare , eroga il " Servizio
di Assistenza Economica", nei limiti degli stanziamento previsti
in Bilancio.
L'Assistenza Economica é una forma d'intervento, limitata nel tempo
e con scadenza annuale, che costituisce servizio di base, non disgiunto
ma coordinato con gli altri servizi socio - assistenziali istituiti dal
Comune.
Art. 2
Le forme di intervento sono:
a)Assegno Economico per servizio civico, ai sensi del successivo art.
4;
b)Assegno Economico Continuativo in favore di soggetti e/o nuclei familiari
in stato di bisogno, avente la funzione di integrare il reddito stabilmente
o temporaneamente inferiore al "Minimo Vitale", ai sensi del
successivo art 14;
c) Assegno Economico Straordinario, ai sensi del successivo art.17;
d)Agevolazioni per il trasporto in favore di soggetti portatori di handicap.
L'accesso alle prestazioni di carattere economico è consentito
in relazione "al minimo
Vitale" che rappresenta la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile
al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita.
Esso viene calcolato secondo la quota base mensile, corrispondente alla
pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, arrotondata alle cento
lire superiori e periodicamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT riferiti
alla variazione dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai,
tenuto conto della composizione familiare, nella sua consistenza di fatto.
Il minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato come appresso:
- Intestatario scheda 75% della quota base mensile
- Secondo componente 25% della quota base mensile
- Minori 0/14 anni 35% della quota base mensile
- Ogni altro componente 15% della quota base mensile
Alla determinazione del reddito familiare concorrono tutti i redditi,
di ogni genere e natura, percepiti da ogni singolo componente il nucleo
familiare e riferiti all'anno precedente la richiesta ed ai mesi dell'anno
in cui si presenta la richiesta medesima, compresi quelli derivanti da:
- prestazioni di lavoro, anche occasionali ;
- prestazioni previdenziali e/o assistenziali;
- assegni familiari e di mantenimento,
- pensioni varie (Accompagnamento, Invalidità, estere, I.N.A.I.L.,
Anzianità Vecchiaia, etc.).
Non può essere beneficiano di interventi di assistenza economica
chi sia proprietario di beni immobili fatta eccezione per la casa di abitazione
tenuto conto della loro commerciabilità
L'intervento, quando viene soddisfatto il minimo vitale, non é
compatibile con nessuna altra forma di assistenza erogata direttamente
o indirettamente da organismi pubblici.
Le richieste di Assistenza Economica, fatta eccezione per l'erogazione
del contributo straordinario, devono pervenire entro e non oltre i tempi
previsti dalla Amministrazione Comunale con appositi bandi da rendere
noti al pubblico.
Art. 3
La richiesta di Sostegno Economico, redatta su apposito
modulo all'uopo predisposto dall'Ufficio di Servizio Sociale, deve essere
presentata all'Ufficio stesso.
Tutte le istanze pervenute e non corredate dalla documentazione prescritta
e di quell'altra richiesta dall 'Ufficio competente, saranno archiviate.
L'istanza sarà istruita secondo i seguenti criteri
- ordine cronologico di presentazione:
- dati anagrafici ;
- motivazione della richiesta, documentazione comprovante lo stato di
bisogno e la necessità dell'intervento nei confronti del richiedente.
Per ogni istanza l'Amministrazione Comunale e I'Ufficio competente potranno
richiedere la documentazione integrativa ritenuta utile per l'istruttoria
della stessa.
Il procedimento istruttorio comprende l'effettuazione da parte dell'Assistente
Sociale della visita domiciliare, presso l'abitazione del richiedente,
e la stesura della relazione sociale dalla quale dovranno risultare chiaramente,
le condizioni economiche del nucleo, i redditi percepiti da ogni singolo
componente, anche se provenienti da lavori saltuari ed occasionali, nonché
un progetto di attuazione degli interventi sociali proposti e riguardante
il nucleo in difficoltà. Nella relazione dovrà essere, inoltre
specificata la presenza, il nominativo ed il grado di parentela delle
persone obbligate per legge alla prestazione degli alimenti (art.433 c.c.).
La visita domiciliare sarà effettuata solo per le pratiche complete,
seguendo unicamente il criterio dell'ordine cronologico di presentazione
della domanda e risultante dal numero di protocollo attribuito ad essa
e dopo che siano stati condotti i necessari controlli incrociati presso
i vari Uffici.
Gli atti formanti gli accertamenti predetti costituiranno unico carteggio
integrante della richiesta di Assistenza Economica.
Alla stessa andranno legati i relativi resoconti.
In calce alla domanda originale va apposto il parere e la proposta del
Responsabile dell'Ufficio del Servizio Sociale del Comune.
Durante il periodo della corresponsione del contributo 1) o nel periodo
che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è
tenuto a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi fatto che comporti
la perdita dei requisiti originali o richiesti per il mantenimento o la
concessione in tutto o in parte del sussidio.
L'Assistente Sociale, che ha relazionato sul nucleo richiedente, ha il
compito di effettuare, bimestralmente, indagine per verificare la sussistenza
o meno dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'aiuto economico
e di proporre l'eventuale cambiamento del progetto di intervento indicato
nella relazione precedente.
La relazione sugli accertamenti bimestrali, sia che essi abbiano dato
esito positivo per il mantenimento dell'assistenza e sia in caso di esito
negativo, deve essere presentata, entro 10 giorni dal compimento dell'attività
svolta, al Responsabile del Servizio.
Nel caso di accertamento di indebita fruizione di assistenza il Responsabile
del Servizio di Assistenza economica procede alla sospensione immediata
del beneficio proponendo alla Giunta Municipale il provvedimento di revoca
e dell'eventuale recupero delle somme erogate, secondo le leggi vigenti
e fatta salva ogni azione per gli eventuali profili di responsabilità
penale.
TITOLO Il
ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO
Art. 4
Il Servizio civico é un attività di pubblico
interesse che può essere svolta da tutti i cittadini residenti
da almeno 2 (due) anni nel Comune di Priolo Gargallo, che siano privi
di un' occupazione e versino in stato di bisogno.
L'obiettivo principale del servizio in oggetto é
l'eliminazione di ogni forma di mero assistenzialismo. Il servizio civico
mira al reinserimento sociale, mediante l'assegnazione di un'attività
lavorativa, a soggetti portatori di disagio sociale.
L' intervento di assistenza continuativa assume carattere puramente residuale
e può essere erogata soltanto in favore di cittadini impossibilitati
allo svolgimento del servizio civico (anziani con gravi deficit psicofisici
e soggetti portatori di handicap la cui incapacità lavorativa deve
essere attestata dalla A.U.S. L. territorialmente competente, madri di
bimbi di età inferiore ad anni tre).
Il carattere residuale viene meno qualora o fino a quando l'Amministrazione
non attivi l'intervento del servizio civico.
Possono accedere al Servizio le donne di età compresa tra i 18
e i 55 anni e gli uomini di età compresa tra i 18 e i 60 anni.
Per ogni nucleo familiare potrà usufruire del Servizio Civico soltanto
un componente.
Art. 5
Le istanze intese ad ottenere l'attribuzione del Servizio
Civico, redatte su appositi moduli predisposte dal Comune, devono essere
presentate all'Ufficio di Solidarietà Sociale, corredate dai seguenti
documenti:
1. Dichiarazione sostitutiva attestante la posizione reddituale ;
2. Ricevuta del canone di locazione;
3. Certificato medico del richiedente attestante l'idoneità fisica
a svolgere l'attività lavorativa richiesta dall'Amministrazione;
4. Stato di servizio o di disoccupazione dei componenti il nucleo familiare,
compresi i minori di età superiore a 15 anni, che non frequentano
la scuola;
5. Certificati scolastici dei minori e dei maggiori;
6. Altri documenti ritenuti utili a comprovare le particolari condizioni
di bisogno.
E' consentito presentare autodichiarazioni per attestare il possesso di
dati e situazioni personali, a norma del D.P.R. 408/ 1998.
Art. 6
Entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza
della presentazione delle istanze indicata nel Bando Comunale, l'Ufficio
redigerà apposita graduatoria delle domande pervenute attenendosi
ai seguenti parametri:
a) reddito familiare :
fino a £. 5.000.000 13 punti
da £. 5.001.000 a £. 6.000.000 12 "
da £. 6.001.000 a £. 7.000.000 11 "
da £. 7.001.000 a £. 8.000.000 10 "
da £. 8.001.000 a £. 9.000.000 09 "
da £. 9.001.000 a £.10.000.000 08 "
da £.10.001.000 a £.11.000.000 07 "
da £.11.001.000 a £.12.000.000 06 "
da £.12.001.000 a £.13.000.000 05 "
da £.13.001.000 a £.14.000.000 04 "
da £.14.001.000 a £.15.000.000 03 "
da £.15.001.000 a £.16.000.000 02 "
da £.16.001.000 a £.17.000.000 01 "
superiore a £.17.000.000 00 "
b) prole: per ogni figlio minore 03 "
se maggiorenne studente a carico: 02 "
se maggiorenne : 01 "
a) affitto della casa: per ogni 50.000 0,5 punto.
b) se un componente il nucleo familiare è detenuto
in carcere o si trova in una comunità per
tossico-dipendenti o alcolisti : 02 punti;
Le predette fasce di reddito con i relativi punti sono riferite
sia ai redditi percepiti nello anno precedente la presentazione dell'istanza
che a quelle dell'anno in corso.
La valutazione dello stato di bisogno é rilevata e relazionata,
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del presente regolamento, dall'Assistente
Sociale. Essa é proposta dal Responsabile dell'Ufficio e deliberata
dalla Giunta Municipale, ai sensi della vigente normativa.
In caso di rinuncia al servizio civico e/o di rifiuto a svolgere l'attività
od in caso di mancata presentazione non giustificata da motivi documentati
e ritenuti idonei dal Responsabile del Servizio, in sede di prima convocazione,
si applicherà una penale di punti 5 e verrà sospeso immediatamente
il contributo economico. Entro tre giorni dagli accadimenti il Responsabile
dell'Ufficio sottoporrà alla Giunta proposta motivata di revoca
definitiva del Servizio ed il subentro al Servizio dei soggetti immediatamente
seguenti in graduatoria.
Ai fini dell'inserimento nella graduatoria si darà priorità
a chi non ha precedentemente beneficiato del servizio civico.
A parità di punteggio precede l'utente che ha a carico figli minori.
Art. 7
Il Responsabile dell'Ufficio di Servizio Sociale assegna
le richieste pervenute all'Assistente Sociale la quale, sulla base delle
indagini del progetto deliberato dall'Amministrazione, su proposta dell'Ufficio
di volta in volta competente, dell'analisi della documentazione prodotta
e dei risultati dell'indagine sociale, esprime, in calce alla stessa domanda,
il proprio motivato parere, anche in ordine all'attività cui assegnare
il lavoratore e propone, insieme al Responsabile del servizio, una graduatoria
degli aventi diritto, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione.
La proposta é approvata dalla Giunta Municipale, previa acquisizione
del parere della Commissione Consultiva, se istituita.
Art. 8
Gli aventi diritto, avviati al Servizio Civico, verranno
utilizzati in ambito comunale, nei servizi di seguito indicati;
a) servizi di custodia, vigilanza, manutenzione di strutture pubbliche,
cimiteri, impianti sportivi e parchi pubblici e ciò, eventualmente,
anche di supporto alle stesse attività svolte dal Comune in proprio
o tramite convenzioni con terzi;
b) servizio di assistenza e mutuo soccorso ad anziani, senza supporto
familiare;
c) sostegno a famiglie con soggetti portatori dì handicap;
d) servizio di pulizia presso gli edifici Comunali o negli spazi di pertinenza
del Comune (es. spiagge);
e) qualsiasi altra attività che l' Amministrazione Comunale riterrà
opportuno avviare mediante il servizio civico.
Art. 9
L'incarico che il Comune affida a soggetti disoccupati non
costituisce rapporto di lavoro subordinato, nè ha carattere d'impiego
pubblico e/o privato, nè di lavoro a tempo determinato, né
a tempo indeterminato.
Dall' incarico si decade in caso di assenza ingiustificata nel giorno
indicato per iniziare l'attività di S.C.
In caso di assenza per malattia l'utente dovrà esibire certificazione
medica e le ore di assenza saranno detratte dalla liquidazione.
In tutti i casi di mancata prestazione lavorativa, per qualunque causa,
sia per malattia sia per festività etc, in tali ipotesi non è
prevista possibilità di recupero.
Art. 10
L'Amministrazione nel corso dell'anno solare potrà
assicurare turni trimestrali di attività sulla base delle disponibilità
di bilancio. Gli addetti ai turni non potranno, in ogni caso svolgere
prestazioni di durata superiore a n.20 ore settimanali.
Il corrispettivo del Servizio é stabilito forfetariamente in L.
10.000 ad ora di lavoro, al lordo delle ritenute di legge.
Art. 11
Gli addetti potranno essere riconfermati solo due volte
nello stesso anno a trimestri alterni. Con gli stessi, I'Amministrazione
Comunale terrà incontri di orientamento e di verifica.
Art. 12
Sia I'Amministrazione Comunale che gli interessati, potranno,
per giustificati motivi, recedere dal contratto senza preavviso, con semplice
comunicazione scritta fatta pervenire tempestivamente all'Ufficio di Servizio
Sociale, in modo da consentire lo scorrimento della graduatoria.
Art. 13
L'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere ad assicurare
gli addetti al S.C. sia contro gli infortuni che dovessero subire durante
la prestazione d'opera, sia per la responsabilità civile verso
terzi.
Il pagamento agli addetti avverrà mensilmente, a cura del Servizio
Sociale, sulla base della certificazione, contenente le presenze nonché
la conformità della prestazione a quanto richiesto, rilasciata
dall'ufficio cui fa capo la tipologia di attività e che ha operato
il controllo.
TITOLO III
ASSEGNO ECONOMICO CONTINUATIVO.
Art. 14
L'assegno Economico Continuativo consiste nella concessione
di un contributo mensile pari alla differenza tra il "minimo vitale"
determinato, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, e le risorse
di cui il nucleo familiare dispone. Tale contributo viene erogato bimestralmente.
Il contributo viene maggiorato, qualora il richiedente esibisca la registrazione
del contratto dl locazione per la casa di abitazione, di una quota parte
non superiore al 50% del canone stesso. La maggiorazione non potrà,
comunque, superare il 25% della quota base: la maggiorazione in tal modo
determinata costituisce il "fabbisogno aggiuntivo dì assistenza"
ossia I 'importo effettivo che deve essere corrisposto.
Se tale importo da corrispondere è pari o inferiore del 15% della
quota base non sarà erogato alcun contributo.
Art. 15
L'assegno economico continuativo può essere richiesto
dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:
residenza da almeno due anni nel territorio comunale;
reddito complessivo del nucleo familiare al di sotto del minimo vitale;
incapacità lavorativa di tutti i componenti il nucleo familiare,
con la precisazione di cui all'art.4.
L'incapacità lavorativa sarà certificata dalla
U.S.L. territorialmente competente, se é dovuta a permanenti condizioni
psico - fisiche del soggetto.
Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'Assistente Sociale
responsabile dell'istruttoria, esaminate le istanze, predispone l'elenco
degli aventi diritto, con la quantificazione, per ognuno, del contributo
assistenziale; tale elenco sarà sottoposto al parere della Commissione
Comunale competente di cui al precedente art. 7.
Il Responsabile del Servizio di assistenza economica infine, in base alla
disponibilità di bilancio, ai pareri espressi dalla Commissione
e dall'Assistente Sociale, predispone la proposta di erogazione dei contributi,
da approvarsi, ai sensi delle vigenti normative, dalla Giunta Municipale
Qualora il bilancio non consente la corresponsione a tutti gli aventi
diritto degli importi dovuti, dovrà essere operata una riduzione
percentuale.
Art. 16
L' istanza di concessione del contributo, redatta su apposito
modulo predisposto dal Comune, deve essere presentata presso i 'Ufficio
di Servizio Sociale del Comune, corredata dai seguenti documenti :
" Stato di servizio di tutti i componenti il nucleo familiare in
età lavorativa nel caso di attivazione del servizio civico;
" Autocertificazione attestante la posizione reddituale;
" Copia del contratto di locazione, opportunamente registrato, se
necessario, da cui risulti il canone di locazione;
" Altri documenti utili, atti a comprovare particolari condizioni
di bisogno.
TITOLO IV
ASSEGNO ECONOMICO STRAORDINIRIO
Art. 17
L'assegno economico straordinario consiste nell'erogazione
di un contributo "una tantum", da parte della Giunta Municipale,
finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale,
incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale
da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante e, comunque,
non configurabile nei casi previsti nel presente Regolamento.
La richiesta può essere avanzata dai cittadini che si trovino nelle
seguenti condizioni:
Residenza nel territorio comunale da almeno 2 anni
In condizione di dover affrontare un evento eccezionale che comprometta
esigenze essenziali di vita, tale da incidere pesantemente sul bilancio
familiare e reddito disponibile.
In particolare, il contributo straordinario può essere richiesto,
per le seguenti esigenze :
a) Interventi sanitari fuori dal territorio regionale;
b) Acquisto di farmaci, effettuazione di accertamenti diagnostici o visite
specialistiche, secondo certificazioni mediche, con esclusione dei casi
di esenzione previsti dalla normativa vigente;
c) in ogni altro caso di urgenza opportunamente documentato.
Per i casi di cui alla lettera a) e b), pur prescindendosi dal minimo
vitale, si procederà su relazione dell'Assistente Sociale che evidenzia
lo stato di necessità , tenuto rigorosamente conto della composizione
del nucleo familiare, nonché della condizione personale e patrimoniale
dello stesso, mentre per i casi di cui alla lettera c) il reddito complessivo
non può superare il doppio del "minimo vitale".
L'assistenza economica straordinaria è concessa dalla Giunta Municipale
su proposta dell'Ufficio di Solidarietà Sociale, per situazioni
necessitanti che abbiano carattere di ripetitività e presentino
particolare gravità. Potranno essere disposte deroghe, a quanto
sopra regolamentato solo ai verificarsi di eventi di forza maggiore da
cui siano colpiti i richiedenti.
L'Assistenza Economica Straordinaria non può essere richiesta,
per lo stesso motivo a più di un Ente Pubblico.
L'entità del contributo non potrà superare l'importo corrispondente
a tre volte la quota base di cui al precedente art. 2, salve motivate
esigenze da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.
L'istanza, redatta su apposito modulo, deve essere presentata presso l'Ufficio
dei Servizi Sociali, corredata dai seguenti documenti:
Certificato storico di disoccupazione di tutti i componenti il nucleo
familiare in età lavorativa allorquando venga attivato il servizio
civico;
Autocertificazione attestante la posizione reddituale;
Ogni altro documento utile, inteso a comprovare particolari condizioni
di bisogno.
TITOLO V
CONTRIBUTI PER RAGAZZE MADRI ED ASSISTITI EX
ENTI DISCIOLTI
Art. 18
CONTRIBUTI IN FAVORE DI RAGAZZE MADRI
1) Al fine di garantire il libero ed armonico sviluppo
del bambino l'Amministrazione Comunale attiva interventi contributivi
in favore di ragazze madri il cui figlio non abbia compiuto i 18 anni
e sia stato riconosciuto soltanto dalla madre.
Possono accedere all'assistenza coloro che abbiano i seguenti requisiti:
a) residenza nel comune da almeno un anno;
b) reddito complessivo del nucleo familiare non superiore al minimo vitale;
c) stato civile nubile;
2) Le persone interessate ad essere ammesse al beneficio
dovranno produrre istanza
corredata dai documenti indicati in calce al modello di domanda predisposta
dall'ufficio Affari Sociali .
3) Ai soggetti ammessi potrà essere corrisposto un contributo mensile
pari al minimo
vitale, con decorrenza dal mese successivo alla richiesta.
4) L'assistenza economica cessa nei seguenti casi:
a) quanto il soggetto contrae matrimonio o trovasi, di fatto, in stato
di convivenza, il cui reddito dei componenti in età lavorativa
superi il minimo vitale;
b) quando siano venute meno le condizioni di indigenza;
c) per emigrazione della richiedente;
d) al raggiungimento del diciottesimo anno di età del minore;
e) a seguito di adozione, legittimazione o riconoscimento di paternità
del minore;
f) a seguito di ricovero del minore a convitto intero presso un istituto,
con retta a carico del Comune o di altri Enti Pubblici.
5) I soggetti beneficiari di tale assistenza non potranno usufruire, nello
stesso periodo,
di altre forme di assistenza economica ad eccezione del contributo straordinario.
Art. 19.
CONTRIBUTI IN FAVORE DI ASSISTITI EX ENTI DISCIOLTI
Ai soggetti richiedenti, già assistiti ai sensi
della L.R. n. 22/86, art. 16 lettera i, potrà essere concesso un
contributo economico, pari al minimo vitale, con decorrenza dal mese successivo
a quello della presentazione della istanza.
TITOLO VI
AGEVOLAZIONI PER IL TRASPORTO IN
FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP
Art. 20
Si rimanda ad apposito Regolamento.
Art. 21
Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono
abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in contrasto.
Art. 22
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento
in ordine ai
procedimenti amministrativi si fa rinvio alle vigenti norme in materia.
TITOLO VII
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEGLI ANZIANI
VALUTAZIONE E CRITERI
Art. 23
Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, la
gestione ed il funzionamento del servizio di Assistenza Domiciliare in
favore degli anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti con
scarso o senza supporto familiare, secondo le finalità di cui alla
L.R. 87/81 e successive modifiche.
L'assistenza Domiciliare, in quanto destinata a circoscrivere l'istituzionalizzazione,
a contrastare l'emarginazione ed a limitarne il ricovero, deve operare
per un pieno e reale inserimento dell'anziano nel proprio contesto sociale
e nel proprio nucleo familiare.
Art. 24
Il servizio di assistenza domicilia è destinato alle
persone anziane di ambo i sessi residenti nel territorio Comunale, che
abbiano compiuto l'età di 55 anni le donne e 60 anni gli uomini,
il cui reddito non superi i limiti stabiliti dalla normativa vigente (
D.A. 29/01/92 e successive modifiche).
Gli anziani il cui reddito superi tali limiti potranno usufruire del servizio
pagando la quota del costo reale del servizio stesso, come stabilito per
legge.
Art. 25
Per usufruire del servizio di assistenza domiciliare i
singoli dovranno produrre istanza al Comune, precisamente all'ufficio
Servizi Sociali, secondo i moduli che saranno distribuiti gratuitamente
ed allegare la seguente documentazione:
1) Stato di famiglia;
2) Certificato attestante il reddito del nucleo familiare: Mod. 740 o
in mancanza Mod. 201,101;
3) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante
il possesso o meno di beni immobili e di altri redditi ( pensioni estere
ecc.);
4) Ogni altro documento ritenuto utili per stabilire lo stato di bisogno.
Art.26
In base al numero degli utenti che richiedono le prestazioni
di assistenza domiciliare, i criteri prioritari nell'assegnazione del
servizio sono:
1) Età: tenendo presente l'età minima per accedere al servizio,
si darà la precedenza all'età più avanzata;
2) Autosufficienza fisica psichica: sarà data la precedenza alle
persone le cui condizioni fisico - ambientali possono avviare un processo
di cronicizzazione con conseguente ospedalizzazione ed istituzionalizzazione;
3) Grado di solitudine: sarà data la precedenza alle persone sole
e/o con scarso supporto familiare;
4) Condizioni economiche: si darà la precedenza alle persone economicamente
più disagiate;
Art. 27
Gli anziani titolari di assegno di accompagnamento, non
possono usufruire del servizio di assistenza domiciliare.
Art. 28
L'ufficio Servizio Sociale, acquisita l'istanza, preparerà
per ogni anziano una relazione che evidenzi la condizioni socio - ambientali
e formulerà la proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, che
deciderà l'inclusione o meno nella lista degli assistititi e l'eventuale
quota parte da porre a carico di ciascun utente.
L'ufficio Servizio Sociale trasmetterà i nominativi degli utenti
ammessi al servizio alla cooperativa convenzionata.
Art. 29
Scheda di valutazione:
1) Grado di solitudine rilevato sulla base dello stato di
famiglia, nonché dalla valutazione dell'Assistente Sociale:
- Anziano senza sostanziale supporto familiare punti 2
- Anziano con scarso supporto familiare " 1
- Anziano con supporto familiare " 0
2) ETà
- da 55 anni a 65 anni punti 0
- da 66 anni a 75 anni " 1
- oltre " 2
3) Autosufficienza rilevata sulla base della valutazione dell' Assistente
Sociale:
- autosufficiente punti 0
- parzialmente autosufficiente " 1
5) Condizioni economiche determinate secondo quanto stabilito, in ordine
ai limiti di reddito, dalla Circolare Assessoriale n.8 del 22.06.1996
:
£. 14.408.550
da 0 a 4.802.850 punti 2
da 4.802.851 a 9.605.700 " 1
da 9.605.701 a 14.408.550 " 0
£. 19.211.400
da 0 a 6.403.800 punti 2
da 6.403.801 a 12.12.807.600 " 1
da 12.807.601 a 19.211.400 " 0
£. 21.612.825
da 0 a 7.204.275 punti 2
da 7.204.276 a 14.408.550 " 1
da 14.408.551 a 21.612.825 punti 0
£. 24.014.250
da 0 a 8.004.750 punti 2
da 8.004.751 a 16.009.500 " 1
da 16.009.501 a 24.014.250 punti 0
£. 26.415.675
da 0 a 8.805.225 punti 2
da 8.805.226 a 17.610.450 " 1
da 17.610.451 a 26.415.675 " 0
Art. 30
L'ufficio Servizio Sociale controllerà l'andamento
del Servizio:
- Con visite periodiche dell'Assistente Sociale Comunale alle persone
che ne usufruiscono;
- Con schede di rilevazione firmate dagli utenti, comprendenti le loro
generalità, il giorno, l'ora. Il servizio reso ed il nome dell'operatore:
Art. 31
La concessionaria convenzionata presenterà, mensilmente,
all'Ufficio Servizi Sociali del Comune le schede relative agli utenti,
firmate dall'operatore e controfirmate dall'utente e una relazione illustrativa
comprendente il numero degli assistiti, i servizi resi e il numero degli
operatori impiegati, a dimostrazione del servizio svolto.
Art. 32
Il richiedente riceverà comunicazione scritta, attraverso
l'ufficio Comunale dei Servizi Sociali, circa la modalità per il
versamento del contributo mensile, eventualmente a suo carico.
L'eventuale quota parte dovuta dall'assistito dovrà essere versata
entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo alla fruizione del
servizio, che verrà sospeso in caso di mancato pagamento.
TITOLO VIII
GESTIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI E/O TERMALI A FAVORE DEGLI ANZIANI
Art. 33
Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, la
gestione ed il funzionamento del servizio di Soggiorno Climatico e/o termale
in favore degli anziani di cui alla L.R. 22/86
Art. 34
Il servizio di soggiorno climatico - termale destinato
alle persone anziane di ambo i sessi residenti nel territorio comunale,
che abbiano compiuto le donne l'età di 55 anni e gli uomini 60,
il cui reddito non superi i limiti stabiliti dalla normativa vigente (
D.A. 29/1/92 e successive modifiche ).
Gli anziani il cui reddito superi tali limiti potranno usufruire del servizio
pagando la quota parte del costo reale del servizio stesso, come stabilito
per legge.
Art.35
Per usufruire del servizio i singoli interessati dovranno
produrre istanza al Comune, secondo i moduli che saranno distribuiti gratuitamente
ed allegare la seguente documentazione:
- autocertificazione attestane la situazione di famiglia e dichiarazione
di possesso o meno di pensione estera.
Si precisa che il reddito potrà essere dimostrato anche con la
produzione di copia del MOD.10I,201 O UNICO ed ancora, in caso di soggiorno
climatico, certificato di buona salute del medico curante, nel quale si
attesti anche l'assenza di malattie contagiose.
Per i soggiorni termali sono finalizzate e necessarie in quanto affetto
dalla patologia per la quale si svolgono le cure.
Sarà data la priorità a coloro che da attestato di invalidità
risulteranno affetti patologia di che trattasi.
Art.36
Sulla base delle richieste pervenute,l'Ufficio provvederà
a formulare tre graduatorie,
una per gli anziani il cui reddito non superi la fascia esente e una per
coloro il cui reddito superi la fascia esente, una per coloro che pagano
l'intera quota.
Da tali graduatorie saranno inviati al soggiorno:
-Graduatoria con fascia esente ( 50% ).
-Graduatoria di coloro il cui reddito supera la fascia esenti ( 48 %).
Graduatoria di coloro che hanno diritto a partecipare con
pagamento dell'intera quota ( 2% ).
In caso di mancata richiesta da parte di anziani aventi diritto, tale
quota andrà ad incrementare la seconda fascia.
Nell'ambito delle graduatorie la scelta avverrà
con esclusione di coloro che hanno usufruito del servizio nell'anno precedente.
I fruitori del servizio dell'anno precedente potranno partecipare al soggiorno
dell'anno in corso solo in caso di esaurimento di tutte le graduatorie.
In tal caso si procederà alla scelta mediante sorteggio fra tutti
i nominativi di coloro che hanno partecipato al soggiorno nell'anno precedente.
Nel caso in cui si dovesse per qualsiasi motivo ridurre il numero dei
partecipanti al soggiorno l'eliminazione dei soggetti avverrà secondo
i seguenti:
- per primo sarà escluso chi ha il reddito più alto;
- a parità di reddito il più giovane;
- sono altresì riservati due posti ai disabili in grado di viaggiare.
Lo stato di disabilità dovrà essere dimostrato mediante
la produzione del verbale di accertamento dello stato di handicaps, di
cui alla L.1004/92, rilasciato alla competente AUSL.
Gli eventuali accompagnatori dei disabili sono tenuti a versare l'intera
quota di partecipazione. I portatori di handicapds, per i quali non vi
è obbligo di accompagnatori dovranno rilasciare dichiarazione liberatoria
di accettazione del programma del soggiorno e contestualmente sollevare
l'amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal loro
stai di handicaps rispetto all'itinerario del soggiorno stesso;
- in sede di prima applicazione del regolamento avranno diritto di priorità
coloro che non hanno usufruito del servizio nell'anno 2000.
Art.37
Il numero di anziani da avviare al Soggiorno Climatico
-Termale varia in base alla disponibilità economica prevista in
bilancio e al ribasso praticato in sede di gara.
Art.38
A seguito della relazione dell'elenco dei partecipanti,
l'Ufficio Servizio Sociale, provvederà a predisporre gli incombenti
necessari per addivenire alla partenza degli aventi diritto.
Art.39
Gli anziani per tutto lo svolgimento del viaggio ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia dovranno essere accompagnati dal
seguente personale:
1) Almeno un dipendente Comunale scelto dal Sindaco e formalmente incaricato
con provvedimento di nomina, che sarà referente dell'Amministrazione
e da Questa individuato e che provvederà:
- controllare la corrispondenza tra l'elenco fornito dall'ufficio e coloro
che sono presenti al momento delle partenze;
- mantenere i rapporti tra struttura alberghiera,agenzia e anziani provvedendo
a quanto abbisogna;
2) Infermiere professionale scelto a sorteggio tra coloro che presentano
domanda.
E' facoltativa la presenza di altre figura professionali
prevista dalla L.R. n.22/86, regolamento di esecuzione e successive modifiche
ed integrazioni.
L'assegnazione dei posti nel pullman avverrà solo ed esclusivamente
a sorteggio pur in presenza di certificati medici attestanti la necessità
di viaggiare al primo posto.
Art. 40
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento
alle disposizioni legislative vigenti in materia ( L.R. 87/81 e successive
modifiche ed integrazioni ).
Allegato 1
* Convertitore (Art. 6)
Fino a € 2.582,284 (£. 5.000.000) 13 punti
da € 2.582,801 (£. 5.001.000) a € 3.098,741 (£.
6.000.000) 12 "
da € 3.099,258 (£. 6.001.000) a € 3.615,198 (£.
7.000.000) 11 "
da € 3.615,715 (£. 7.001.000) a € 4.131,655 (£.
8.000.000) 10 "
da € 4.132,172 (£. 8.001.000) a € 4.648,112 (£.
9.000.000) 09 "
da € 4.648,629 (£. 9.001.000) a € 5.164,569 (£.10.000.000)
08 "
da € 5.165,085 (£.10.001.000) a € 5.681,026 (£.11.000.000)
07 "
da € 5.681,542 (£.11.001.000) a € 6.197,483 (£.12.000.000)
06 "
da € 6.197,999 (£.12.001.000) a € 6.713,940 (£.13.000.000)
05 "
da € 6.714,456 (£.13.001.000) a € 7.230,397 (£.14.000.000)
04 "
da € 7.230,913 (£.14.001.000) a € 7.746,853 (£.15.000.000)
03 "
da € 7.747,370 (£.15.001.000) a € 8.263,310 (£.16.000.000)
02 "
da € 8.263,827 (£.16.001.000) a € 8.779,767 (£.17.000.000)
01 "
superiore a € 8.779,767 (£.17.000.000) 00 "
* Convertitore (Art. 29)
£ 14.408.550 € 7.441,395
£ 4.802.850 € 2.480,465 punti 2
£ 9.605.700 € 4.960,930 " 1
£ 14.408.550 € 7.441,395 " 0
£ 19.211.400 € 9.921,860
£ 6.403.800 € 3.307,287 punti 2
£ 12.807.600 € 6.614,573 " 1
£ 19.211.400 € 9.921,860 " 0
£ 21.612.825 € 11.162,093
£ 7.204.275 € 3.720,698 punti 2
£ 14.408.550 € 7.441,395 " 1
£ 21.612.825 € 11.162,093 " 0
£ 24.014.250 € 12.402,325
£ 8.004.750 € 4.134,108 punti 2
£ 16.009.500 € 8.268,217 " 1
£ 24.014.250 € 12.402,325 " 0
£ 26.415.675 € 13.642,558
£ 8.805.225 € 4.547,519 punti 2
£ 17.610.450 € 9.095,038 " 1
£ 26.415.675 € 13.642,558 " 0
Allegato 2
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